Art. 4.
(Rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.
      2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1. Alla somma dei costi è aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione di tali pratiche. L'utilizzo del fondo incentivante è disposto mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata solo successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche cui i fondi si riferiscono.
      3. La ricevuta dell'avvenuto versamento è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.
      4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato è restituito all'interessato entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, ridotto del 50 per cento. Gli importi relativi a tali pratiche non confluiscono nel fondo incentivante di cui al comma 2 del presente articolo.
      5. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

 

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di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.